Nel 1981 è stato accettato l’articolo costituzionale con il quale è stata sancita l’uguaglianza giuridica tra uomo e donna:
Art. 8 cpv. 3: Uguaglianza giuridica
Uomo o donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
Nel 1996 è entrata in vigore la legge federale sulla parità dei sessi (LPar). Il suo elemento centrale è il divieto generale di discriminazione nella vita professionale.
La legge vieta appunto la discriminazione di una persona a causa del suo sesso, segnatamente con riferimento allo stato civile, alla situazione familiare o a una gravidanza. La proibizione di discriminazione comprende in particolare l’assunzione, la retribuzione, la formazione e il perfezionamento professionali, le promozioni e il licenziamento.
In caso di discriminazione l’interessato/a può chiedere al Giudice:
L’art. 4 della Legge sulla parità specifica inoltre che le molestie sessuali sul posto di lavoro costituiscono una discriminazione e che in quanto tali sono inammissibili.
La legge prevede inoltre degli aiuti finanziari per i progetti e i consultori innovativi che promuovo la parità nella vita professionale e definisce i compiti dell’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo.
La LPar si applica a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori a prescindere dal datore di lavoro e dal tipo di azienda. Diversamente da altri ambiti non vi è quindi alcuna distinzione tra lavoratori che sottostanno al diritto privato e a quello pubblico.
Nel Cantone Ticino l’Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi con sede a Bellinzona è l’autorità competente per la conciliazione, ad esso è conferita una competenza estesa su tutto il territorio del Cantone. L’Ufficio di conciliazione ha lo scopo di consigliare le parti e di aiutarle a trovare un accordo, evitando che la controversia sfoci in giudizio.
L’Ufficio è competente sia per le controversie di diritto privato che per quelle di diritto pubblico.
L’Ufficio si compone di un presidente e di una rappresentanza paritetica di datori di lavoro e di lavoratori.
Per il diritto privato con l’entrata in vigore del Codice di diritto processuale svizzero la procedura di conciliazione nei casi Lpar è divenuta facoltativa (art. 199 cpv. 2 CPC), diversamente dagli altri ambiti del diritto del lavoro nei quali la conciliazione è obbligatoria.
La procedura inizia con un’istanza scritta della lavoratrice. L’Ufficio convocherà poi le parti per un’udienza di conciliazione durante la quale cerca di trovare un’intesa tra le parti. In caso di raggiungimento di un accordo, l’Ufficio redige un verbale che viene sottoscritto dalle parti. Lo stesso esplica gli stessi effetti di una sentenza cresciuta in giudicato.
Se le parti non raggiungono un accordo, l’Ufficio di conciliazione può emettere:
Per la causa in Pretura si applica la procedura semplificata indipendentemente dal valore di causa (art. 243 cpv. 2 let. a CPC). La petizione deve essere inoltrata mediante istanza scritta al Giudice competente, in Ticino presso la Pretura competente (domicilio di una delle parti o luogo di lavoro).
Rispetto al diritto privato cambiano alcune regole di procedura e le autorità competenti.
Se con la procedura di conciliazione svolta presso l’Ufficio di conciliazione per la parità dei sessi non si trova un accordo, la lavoratrice deve adire il Consiglio di Stato e in un secondo tempo, in caso di insuccesso, il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) quale autorità di ricorso.